Le regole nella progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
Da poco più di 4 mesi sono entrate in vigore le regole per la progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio. Pur essendo una normativa già conosciuta, vale la pena ritornarci sopra, poiché molte aziende hanno ancora difficoltà nel comprenderla appieno.
Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, ovvero quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: affollamento sotto i 100 occupanti, superficie lorda complessiva fino a 1000 mq, piani situati a una quota compresa tra -5 e 24 metri, dove non si trattano materiali e lavorazioni pericolose.
Per i luoghi di lavoro a maggiore rischio, si continua invece ad applicare il DM 3 agosto 2015.
Ricordiamo che la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è regolata da altri due decreti:
- il DM 1 settembre 2021 con i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, criteri che hanno introdotto la figura del tecnico manutentore qualificato;
- il DM 2 settembre 2021 per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.
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